Guida per amministratori di condominio

Come scrivere il verbale di assemblea condominiale (2026)

Come scrivere il verbale di assemblea condominiale in modo che regga a un’eventuale impugnazione, e non solo che «si legga bene»: qui trovi gli elementi obbligatori secondo l’art. 1136 c.c., chi firma cosa e un modello di frase pronto da riusare punto per punto.

Chi redige e chi firma il verbale: segretario, presidente e amministratore

Tre ruoli, tre responsabilità diverse, spesso confuse tra loro:

Un verbale senza una delle due firme non è nullo di per sé, ma è un difetto formale che un condomino scontento può far pesare in un’impugnazione della delibera. Costa niente evitarlo: prima di chiudere la riunione, fai firmare entrambi seduta stante.

Gli elementi obbligatori del verbale secondo l’art. 1136 c.c.

L’art. 1136 c.c., ultimo comma, stabilisce che delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. La norma non detta un modulo fisso, ma la giurisprudenza ha chiarito cosa deve risultare dal testo perché una delibera regga. Ecco la lista che uso come base di ogni bozza:

ElementoPerché serve
Data, ora e luogo (o piattaforma, se online)Individua la seduta senza ambiguità
Numero e tipo di convocazione (prima/seconda)Determina il quorum applicabile
Elenco presenti e assenti, in proprio o per delegaBase per verificare il quorum costitutivo
Nomina di presidente e segretarioDà validità formale al verbale stesso
Ordine del giorno, punto per puntoPerimetro entro cui l’assemblea può deliberare
Sintesi della discussione per ogni puntoContestualizza la delibera in caso di contestazione
Esito del voto con nominativi e millesimiProva il quorum deliberativo raggiunto
Dichiarazioni a verbale su richiestaDiritto del condomino, art. 1130 n. 7 c.c.
Ora di chiusura e firme di presidente e segretarioChiude e autentica il documento

Non tutti questi elementi devono essere maniacalmente dettagliati: la Cassazione ha più volte ribadito che un verbale resta valido anche senza l’indicazione analitica del voto di ogni singolo presente, purché si possa ricostruire per differenza chi ha votato a favore, chi contro e chi si è astenuto, con i relativi millesimi. Quello che non regge mai è un «approvato all’unanimità» o «a maggioranza» senza numeri.

Come verbalizzare l’ordine del giorno e il sommario della discussione

Struttura il verbale per punto all’ordine del giorno, nello stesso ordine dell’avviso di convocazione — non nell’ordine in cui se ne è discusso davvero, se qualcuno ha chiesto di anticipare un argomento. Per ogni punto scrivi tre blocchi brevi: cosa è stato presentato (preventivi, documenti, proposte), la sintesi della discussione in 2-4 righe, la delibera con l’esito del voto. Un modello che puoi riusare così com’è:

Modello punto OdG

Punto 3 — Rifacimento guaina impermeabilizzante lastrico solare. L’amministratore illustra i due preventivi allegati alla convocazione (ditta A: 8.400 €; ditta B: 7.100 €). Dopo discussione, in cui il condomino [Nome] chiede garanzie sui tempi di esecuzione, si mette ai voti il preventivo della ditta B.

Delibera: approvata — favorevoli 6 (612,50 millesimi), contrari 2 (241,00), astenuti 1 (87,50).

Se un punto viene rinviato o l’assemblea decide di non deliberare, scrivilo comunque: «Il punto 5 è rinviato alla prossima assemblea per approfondimenti tecnici» è una riga che chiude l’argomento senza lasciare ambiguità su cosa sia stato deciso. E se proprio nessuno si presenta, il verbale va scritto lo stesso: qui la guida sul verbale di assemblea deserta spiega cosa mettere per iscritto quando manca il numero legale.

Voti, quorum e millesimi: cosa scrivere per ogni singola delibera

Il quorum cambia tra prima e seconda convocazione (in prima serve la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio; in seconda basta la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore) — la tabella completa con tutte le eccezioni per le maggioranze qualificate è nella guida sul quorum in prima e seconda convocazione. Qui interessa cosa scrivere: per ogni delibera, il verbale deve riportare abbastanza dati da permettere a chiunque, anche mesi dopo, di ricalcolare il quorum raggiunto. In pratica servono sempre tre numeri per ogni voto: quanti favorevoli, quanti contrari, quanti astenuti — ciascuno con la propria quota di millesimi, non solo il conteggio delle teste. Se un dato non è pronunciato con chiarezza in aula (succede, soprattutto sugli importi), meglio segnarlo come «da verificare» e farlo controllare a chi ha partecipato prima di chiudere il verbale, piuttosto che indovinarlo. Per il dettaglio su quando un verbale senza voti nominativi resta comunque valido, vedi la guida su verbale senza voti nominativi e millesimi.

Dichiarazioni dei condòmini e contestazioni da annotare

Un condomino può sempre chiedere che una sua breve dichiarazione venga messa a verbale — è un diritto, non una cortesia: l’art. 1130, n. 7, c.c. lo prevede esplicitamente tra i contenuti del registro dei verbali. La regola pratica è: se te lo chiedono, lo scrivi, testualmente o in forma sintetica se il condomino acconsente, senza commentarlo né correggerlo nel merito. Stessa cosa per le contestazioni sulla regolarità della convocazione o del quorum sollevate in apertura di seduta: vanno messe a verbale così come sono state espresse, perché sono proprio queste le premesse su cui si basa poi un’eventuale impugnazione della delibera entro i 30 giorni previsti dall’art. 1137 c.c.

Trascrizione nel registro dei verbali e invio ai condòmini

Il verbale firmato va trascritto nel registro tenuto dall’amministratore, oggi tenuto anche in formato digitale senza obbligo di bollatura preventiva — resta però l’obbligo di conservarlo con continuità e di renderlo consultabile ai condòmini che ne facciano richiesta, come previsto dall’art. 1130, n. 7, c.c. Per l’invio non c’è un termine fissato dalla legge, salvo che il regolamento condominiale non ne preveda uno: la buona prassi è spedirlo nei giorni immediatamente successivi, via email o raccomandata a seconda di cosa prevede il regolamento. Il motivo per cui conviene non aspettare è tutto nell’art. 1137 c.c.: per chi era assente, i 30 giorni per impugnare la delibera partono dalla data in cui riceve la comunicazione, non dalla data dell’assemblea — un invio in ritardo si traduce solo in una finestra di impugnazione più lunga, a tuo svantaggio come amministratore.

Checklist finale prima di firmare il verbale

Prima di far firmare presidente e segretario e chiudere la pratica, ricontrolla questi otto punti:

Il verbale lo scrivi comunque tu, ma non da un foglio bianco

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Domande frequenti

Chi deve scrivere il verbale dell’assemblea condominiale?

Lo redige il segretario, nominato dall’assemblea a inizio riunione (spesso è l’amministratore stesso, se non presiede). Il verbale è poi sottoscritto dal presidente e trascritto nel registro tenuto dall’amministratore, come previsto dall’art. 1136, ultimo comma, c.c. e dall’art. 1130, n. 7, c.c.

Il verbale è valido senza la firma del segretario o del presidente?

La delibera può essere valida anche senza firma: la Cassazione (ord. 27163/2017) ha escluso che la sottoscrizione di presidente e segretario sia richiesta a pena di nullità. La firma però dà al verbale valore di scrittura privata e ne attesta la provenienza, quindi la sua assenza è un difetto formale che un condomino può far valere in sede di impugnazione. In pratica conviene far firmare sempre entrambi, seduta stante.

Entro quanti giorni va inviato il verbale ai condòmini?

La legge non fissa un termine perentorio, salvo che il regolamento di condominio non lo preveda. È comunque nell’interesse dell’amministratore inviarlo subito: per i condòmini assenti i 30 giorni per impugnare la delibera (art. 1137 c.c.) decorrono dalla data in cui ricevono la comunicazione, non dalla data dell’assemblea.

Il verbale va trascritto in un registro bollato o vidimato?

L’art. 1136 c.c. e l’art. 1130, n. 7, c.c. richiedono un registro dei verbali tenuto dall’amministratore, anche in formato digitale; non è più richiesta la bollatura o vidimazione preventiva presso un pubblico ufficio. Il registro va comunque conservato con continuità e reso consultabile ai condòmini che ne fanno richiesta.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza legale.